Per fare memoria ai nostri
politici e noi stessi sulle indicazioni europee in materia
Di REDDITO MINIMO GARANTITO
Qui le Raccomandazioni CEE disattese
dall’Italia da ben 21 anni
(testo integrale con qualche
evidenziazione in rosso)
92/441/CEE: Raccomandazione
del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in
materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale
Ebbero anche una pubblicazione in Gazzetta
ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 pag. 0046 – 0048
RACCOMANDAZIONE
DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1992 in cui si definiscono i criteri comuni in
materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale
(92/441/CEE)
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 235,
vista la
proposta della Commissione (1),
visto il
parere del Parlamento europeo (2),
visto il
parere del Comitato economico e sociale (3);
(1) considerando
che per il rafforzamento della coesione sociale nella Comunità occorre favorire
la solidarietà nei confronti delle persone più svantaggiate e vulnerabili;
(2) considerando
che il rispetto della dignità umana costituisce uno dei diritti fondamentali su cui è
basato il diritto comunitario, riconosciuti nel preambolo dell'atto unico
europeo;
(3)
considerando che nell'ultimo decennio si sono potenziati e diversificati i
processi di emarginazione sociale ed i rischi di caduta in condizioni di
precarietà, soprattutto a seguito dell'evoluzione combinata, da un lato, del
mercato del lavoro, con particolare riguardo all'aumento della disoccupazione
protratta e, dall'altro, delle strutture familiari, con particolare riguardo al
moltiplicarsi delle situazioni d'isolamento;
(4)
considerando che alla politica generale di sviluppo, la quale può contribuire a
frenare le evoluzioni strutturali indicate, occorre abbinare politiche di
integrazione specifiche, sistematiche e coerenti;
(5)
considerando che è pertanto opportuno perseverare negli sforzi e consolidare i
progressi finora compiuti nelle politiche sociali e adeguare tali politiche al
carattere pluridimensionale dell'emarginazione sociale, il che implica la
necessità di affiancare alle varie forme necessarie di sostegno immediato altre
misure volte a favorire con decisione l'integrazione economica e sociale dei
cittadini interessati;
(6)
considerando che coloro che soffrono di penuria, irregolarità e precarietà
delle risorse non sono in grado di partecipare attivamente alla vita economica
e sociale della società in cui vivono né d'inserirsi con possibilità di
riuscita nel processo d'integrazione economica e sociale e che di conseguenza
ai soggetti più svantaggiati, nell'ambito di una politica globale e coerente di
sostegno al loro inserimento, va riconosciuto il diritto a risorse sufficienti,
stabili e prevedibili;
(7)
considerando che il Consiglio ed i ministri degli Affari sociali riuniti in
sede di Consiglio il 29 settembre 1989 hanno adottato una risoluzione
riguardante la lotta contro l'esclusione sociale (4) in cui si afferma che la
lotta all'emarginazione sociale può considerarsi una componente importante
della dimensione sociale del mercato interno;
(8)
considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori, adottata dai capi di Stato o di governo di undici Stati membri nel
Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989, proclama, nell'ottavo
considerando e ai punti 10 e 25:
«considerando
che (. . .) in uno spirito di solidarietà, si deve combattere l'emarginazione
sociale;»
«Secondo
le modalità specifiche di ciascun paese:
10. Ogni
lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata
e deve beneficiare, a prescindere dal regime e dalla dimensione dell'impresa in
cui lavora, di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente.
Le persone
escluse dal mercato del lavoro, o perché non hanno potuto accedervi o perché
non hanno potuto reinserirvisi, e che sono prive di mezzi di sostentamento
devono poter beneficiare di prestazioni e di risorse sufficienti adeguate alla
loro situazione personale.»
«25. Ogni
persona che ha raggiunto l'età del pensionamento, ma alla quale sia precluso il
diritto alla pensione, e che non abbia altri mezzi di sostentamento, deve poter
beneficiare di risorse sufficienti e di un assistenza sociale e sanitaria
commisurate alle sue specifiche necessità»;
(9)
considerando che questo aspetto fondamentale della lotta contro l'emarginazione
sociale è stato recepito dalla Commissione nel suo programma d'azione per
l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori, nell'ambito del quale particolare risalto è attribuito ad
un'iniziativa comunitaria rivolta, in spirito di solidarietà, ai cittadini meno
favoriti della Comunità, compresi gli anziani, la cui situazione troppo di
frequente è equiparabile a quella degli esclusi dal mercato del lavoro;
(10)
considerando che l'attuazione di una garanzia di risorse e di prestazioni
rientra nell'ambito della protezione sociale e che spetta gli Stati membri
qualificare, a questo proposito, la natura giuridica delle disposizioni atte ad
assicurare detta garanzia, le quali tuttavia, nella maggior parte degli Stati
membri, non fanno parte della sicurezza sociale;
(11)
considerando che nell'attuazione progressiva della raccomandazione occorre
tener conto della disponibilità di risorse finanziarie, delle priorità
nazionali e degli equilibri all'interno dei sistemi nazionali di protezione
sociale; che negli Stati membri sussistono disparità di sviluppo per quanto
concerne la protezione sociale;
(12) considerando
che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione concernente la lotta contro la
povertà nella Comunità europea (5), ha auspicato l'introduzione in tutti gli
Stati membri di un reddito minimo garantito, inteso quale fattore d'inserimento
nella società dei cittadini più poveri;
(13) considerando
che il Comitato economico e sociale, nel suo parere del 12 luglio 1989 in
merito alla povertà (6), ha anch'esso raccomandato l'introduzione di un minimo
sociale, concepito ad un tempo come rete di sicurezza per i poveri e strumento
del loro reinserimento sociale;
(14)
considerando che la presente raccomandazione non pregiudica le disposizioni
nazionali e comunitarie in materia di diritto di soggiorno;
(15)
considerando che per il conseguimento degli obiettivi della presente
raccomandazione il trattato prevede quale strumento d'azione soltanto
l'articolo 235,
I. RACCOMANDA
AGLI STATI MEMBRI:
A. di
riconoscere, nell'ambito d'un dispositivo globale e coerente di lotta
all'emarginazione sociale, il diritto fondamentale della persona a risorse e a
prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e di
adeguare di conseguenza, se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione
sociale ai principi e agli orientamenti esposti in appresso;
B. di
attuare il riconoscimento di tale diritto in base ai criteri generali seguenti:
1.
affermazione di un diritto fondato sul rispetto della dignità della persona
umana;
2.
definizione del campo di applicazione individuale di tale diritto, in
considerazione della residenza legale e della nazionalità, conformemente alle
disposizioni pertinenti in materia di residenza e/o di soggiorno, con
l'obiettivo di comprendere progressivamente nella misura più ampia possibile,
secondo le modalità previste dagli Stati membri, tutte le situazioni di
emarginazione;
3.
possibilità di fruire del diritto per tutti coloro che non dispongono essi
stessi, o nell'ambito del nucleo familiare in cui vivono, di risorse
sufficienti,
- fatta
salva una disponibilità attiva al lavoro o alla formazione professionale
finalizzata all'ottenimento di un lavoro per coloro la cui età, salute e
situazione familiare permettano una siffatta disponibilità attiva, oppure, se
del caso, fatte salve misure di integrazione economica e sociale per le altre
persone, e
- fatta
salva la facoltà degli Stati membri di non permettere alle persone aventi
un'attività a tempo pieno o agli studenti di fruire di questo diritto;
4.
accesso al diritto senza limiti di durata, purché il titolare resti in possesso
dei requisiti prescritti e nell'intesa che, in concreto, il diritto può essere
previsto per periodi limitati, ma rinnovabili;
5.
carattere ausiliario di questo diritto rispetto agli altri diritti in materia
sociale tenendo presente contemporaneamente la necessità di perseguire il
reinserimento delle persone più povere nei sistemi di diritti generali;
6.
attuazione, a fianco del diritto in oggetto, delle politiche ritenute
necessarie, a livello nazionale, per l'integrazione economica e sociale dei
cittadini interessati, quali previste nella risoluzione del Consiglio del 29
settembre 1989, riguardante la lotta contro l'esclusione sociale;
C. di
organizzare l'attuazione del diritto in oggetto in base agli orientamenti
pratici seguenti:
1. a)
fissare, tenendo conto del livello di vita e dei prezzi nello Stato membro
interessato e in rapporto a differenti tipi e dimensioni di nuclei familiari,
l'entità delle risorse giudicate sufficienti a coprire i bisogni essenziali per
il rispetto della dignità umana;
b)
adeguare o integrare gli importi per soddisfare bisogni specifici;
c) per
la fissazione degli importi, fare riferimento ad indicatori ritenuti
appropriati quali, per esempio, la statistica del reddito medio disponibile
nello Stato membro, la statistica dei consumi dei nuclei familiari, il salario
minimo legale se questo esiste o il livello dei prezzi;
d)
garantire un incentivo alla ricerca di un'occupazione per i soggetti in età
lavorativa e abili al lavoro;
e)
definire modalità di revisione periodica degli importi in oggetto, in rapporto
agli indicatori sopra indicati, ai fini di garantire in permanenza la copertura
dei bisogni;
2.
prevedere per le persone le cui risorse, valutate a livello d'individuo o di
nucleo familiare, restano al di sotto dell'importo in tal modo determinato,
adeguato o integrato, la concessione di un sostegno finanziario differenziale
che consenta loro di disporre effettivamente di tale importo;
3.
adottare le disposizioni necessarie affinché, per quanto riguarda l'entità del
sostegno monetario così accordato, l'applicazione delle norme in vigore nei
settori del fisco, delle obbligazioni civili e della sicurezza sociale tenga
conto del livello delle risorse e prestazioni sufficienti richieste per vivere
conformemente alla dignità umana;
4.
adottare tutte le disposizioni necessarie per offrire ai cittadini interessati
una serie di adeguate misure sociali di accompagnamento, quali attività di
consulenza, informazione e assistenza per far valere i propri diritti;
5.
adottare, per i soggetti in età lavorativa e abili al lavoro, le opportune
disposizioni, se necessario anche nel campo della formazione professionale, per
aiutarli in modo efficace a integrarsi o reintegrarsi nella vita attiva;
6.
adottare le misure necessarie affinché le persone più bisognose siano
effettivamente informate del loro diritto;
semplificare
al massimo le procedure amministrative e le modalità d'esame delle risorse e
delle situazioni che fanno beneficiare di tale diritto;
prevedere,
per quanto possibile e conformemente alle disposizioni nazionali, modalità di
ricorso presso enti indipendenti, come i tribunali, che siano facilmente
accessibili per gli interessati;
D. di
prevedere questa garanzia di risorse e prestazioni nell'ambito dei regimi di
protezione sociale;
specificarne
le modalità, finanziarne i costi ed organizzarne la gestione e l'attuazione in
conformità della legislazione e/o delle prassi vigenti in campo nazionale;
E. di
attuare le misure previste dalla presente raccomandazione sin d'ora e
progressivamente, in modo da poter stabilire un bilancio al termine di cinque
anni:
-
tenendo conto della disponibilità delle risorse economiche e finanziarie nonché
delle priorità stabilite dalle autorità nazionali e degli equilibri interni dei
regimi di protezione sociale, e
-
modulando, se dal caso, il campo della loro applicazione per fasce d'età o per
situazione familiare;
F. di
adottare disposizioni idonee:
- per
raccogliere informazioni sistematiche sulle modalità effettive di accesso della
popolazione interessata alle misure previste e
- per
effettuare una valutazione metodica della loro attuazione e dei risultati;
II. E, A
QUESTO SCOPO, DÀ MANDATO ALLA COMMISSIONE:
1. di
favorire e di organizzare, d'intesa con gli Stati membri, lo scambio
sistematico delle informazioni e delle esperienze e la valutazione in continuo
delle normative nazionali adottate;
2. di
presentare periodicamente al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato
economico e sociale un rapporto in cui, sulla scorta delle informazioni
ricevute dagli Stato membri, sia fatto il punto dei progressi compiuti e degli
impedimenti incontrati nell'attuazione della presente raccomandazione.
Fatto a
Lussemburgo, addì 24 giugno 1992.
Per il
Consiglio
Il
presidente
José da
SILVA PENEDA
(1) GU
n. C 163 del 22. 6. 1991, pag. 3.(2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992.(3) GU n. C 14
del 20. 1. 1992, pag. 1.(4) GU n. C 277 del 31. 10. 1989, pag. 1.(5) GU n. C
262 del 10. 10. 1988, pag. 194.(6) GU n. C 221 del 28. 8. 1989, pag. 10.
Dal sito
UE di cui al link
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fuori testo – Chaplin in Tempi moderni
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