In questo post viene inserita la Proposta di Legge
di Iniziativa Popolare sul Reddito
minimo garantito presentata già in Parlamento a metà aprile e corredata delle
necessarie firme previste per la presentazione.
In coda viene di nuovo riportata la Bozza su Liste di Collocamento e Welfare
che questo blog sta facendo circolare e che è stata inviata a 640
parlamentari.
Qui non si vogliono fare confronti tra un meglio
e un peggio, visto che ambedue le proposte vanno nella direzione di tutelare disoccupati
e strati di popolazione che vivono in grave disagio, si vogliono solo sottolineare alcune difficoltà strutturali. Per questo
motivo si sono evidenziate in rosso gli aspetti differenti delle due proposte.
Si riassumono alcune differenze principali:
se i
Centri di impiego continuano ad avere le stesse caratteristiche che hanno oggi
non saranno in grado di centralizzare
tutta la domanda e l’offerta di lavoro e quindi non saranno in grado di offrire
proposte d’impiego a chi usufruirà del
Reddito minimo garantito;
se le
ditte private non avranno alcun obbligo di servirsi delle Liste pubbliche di collocamento i tempi
di attesa di un aspirante al lavoro resteranno pesantissimi, con aggravio dei costi
per lo Stato e con poco beneficio della condizione esistenziale dei lavoratori
in attesa;
se i benefici fiscali alle aziende che
assumono non vanno in direzione di un obbligo (percentuale) per le aziende
stesse a servirsi delle Liste pubbliche
di collocamento non si avvia una concreta collaborazione tra pubblico e privato
in materia di collocamento, e non si riuscirà a contrastare lavoro nero ed
evasione;
se Comuni ed altri enti pubblici non si
faranno promotori di creare lavoro in ambito territoriale per lavori
socialmente utili e rivolti alla bonifica ecologica, la spinta a creare lavoro sarà estremamente
limitata e poggerà esclusivamente sulla presunzione che la diminuzione fiscale
possa da sola produrla.
Rinviare a successivi atti del Governo la
materia delle Liste di collocamento senza dare indicazioni, come fa il punto 4
dell’art. 1 della Proposta di legge lascia un pericoloso vuoto strutturale.
Infine, prevedere una ricaduta solo sulla fiscalità
generale degli oneri derivanti dal Reddito minimo garantito come fa la Proposta
di Legge può non trovare la necessaria
solidarietà sociale che si sta cercando. Valutare invece, come fa la Bozza, il reperimento delle risorse da tagli a super
stipendi e pensioni di Stato e ad un
tributo di scopo con vincolo di destinazione e alla fonte può meglio richiamare
verso la solidarietà; ma questa ipotesi non deve essere una scusa per rinviare l’urgenza
del provvedimento, altrimenti è meglio optare per la fiscalità generale
indicata dalla Proposta di legge.
La cosa migliore sarebbe dibattere e integrare
con cura le due proposte, ed anche con urgenza; ma è un compito che grava sui
parlamentari. Se poi sarà data, come al solito, la precedenza alle proposte del Governo assisteremo alla solita commedia che rivela il poco peso del Parlamento in materia di urgenze e quanto pesa essere fuori dal Governo.
Proposta di legge di iniziativa
popolare per l’istituzione del Reddito Minimo Garantito
Art. 1.
(Istituzione del reddito minimo garantito)
1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale
sancito dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione è
istituito il reddito minimo garantito.
2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la
marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza,
attraverso l’inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i
lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla
disuguaglianza e all’esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento
delle politiche finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei
soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel
mercato del lavoro.
3. Le prestazioni del reddito minimo garantito costituiscono
livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m)
della Costituzione.
4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge è emanato un regolamento d’attuazione ai sensi dell’art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) «reddito minimo garantito»: quell’insieme di forme
reddituali dirette ed indirette che mirano ad assicurare un’esistenza libera e
dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell’erogazione di somme di
denaro, quelle indirette nell’erogazione di beni e servizi in forma gratuita o
agevolata da parte di Stato, Enti territoriali, enti pubblici e privati
convenzionati;
b) «centri per l’impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469;
c) «nucleo familiare»: l’insieme delle persone che dividono una medesima abitazione
che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, formano una relazione di
coniugio o del tipo genitore-figlio;
d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza
vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita IVA;
e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività di lavoro
subordinato con un orario di lavoro inferiore a quello normale individuato
all’articolo 13, comma 1, della legge 24
giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l’eventuale minor
orario normale fissato dai contratti collettivi.
Art. 3.
(Reddito minimo garantito)
1. Il reddito minimo garantito, quanto alla forma reddituale
diretta, consiste nella erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a
7200 euro l’anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno,
rivalutate annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. La persona ammessa a beneficiare del reddito minimo
garantito riceve altresì un contributo parziale o integrale per fronteggiare le
spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento
d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4.
3. Le somme di cui al comma 1 sono ricalcolate secondo i
coefficienti di cui all’allegato A, in ragione del numero dei componenti del
nucleo familiare a carico del beneficiario.
4. L’erogazione in denaro del reddito minimo garantito, per
ogni nucleo familiare, è pari alla somma di cui al comma 1, maggiorata secondo
i coefficienti di cui all’allegato A. Il regolamento d’attuazione di cui
all’articolo 1, comma 4 disciplina le modalità di erogazione in presenza di
minorenni o di più aventi diritto all’interno del nucleo familiare, assicurando
il principio di pari trattamento tra i coniugi e tra tutti gli aventi diritto.
5. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili dai
soggetti beneficiari con altri trattamenti di sostegno al reddito di natura
previdenziale, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, nonché con gli
altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato indicati dell’elenco di cui
all’allegato B.
6. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non
sono cedibili né trasmissibili a terzi.
7. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge,
tenuto conto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono
attribuite ai centri per l’impiego. La domanda di reddito minimo garantito va
presentata al centro per l’impiego del luogo di residenza del richiedente. Il
centro per l’impiego acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel
termine di dieci giorni. In caso di mancata risposta la domanda si intende
accolta, fatta salva la facoltà di revoca del beneficio in caso di adozione
tardiva del provvedimento di reiezione della domanda. Il regolamento
d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4 disciplina le modalità di
presentazione, anche telematica, delle domande e stabilisce gli ulteriori
compiti dei centri per l’impiego.
Art. 4.
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito coloro che,
al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni di
cui all’articolo 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza sul territorio nazionale da almeno ventiquattro
mesi;
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, salvo che si
tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale, oppure di
lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di
aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi
dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) reddito
personale imponibile non superiore ad 8 mila euro nell’anno precedente alla
presentazione dell’istanza ;
d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non
superiore all’ammontare stabilito dal regolamento d’attuazione di cui
all’articolo 1, comma 4. Il regolamento opera un ragionevole bilanciamento tra
il carattere individuale dell’attribuzione e criteri di equità e solidarietà
sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o
immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui
all’articolo 1, comma 4. Il regolamento assicura che nella determinazione della
soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo
garantito non si tenga conto della titolarità della casa di prima abitazione,
né degli altri beni mobili e immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni
primari della persona, come indicati dall’art. 5, comma 2.
Art. 5.
(Compiti delle regioni e degli enti locali)
1. In sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le linee guida per il riconoscimento e l’erogazione di prestazioni di
reddito minimo garantito nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive
rispetto a quanto previsto dall’art. 3.
2. Le linee di guida di cui al comma 1 stabiliscono le
modalità con cui:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti e con i
soggetti privati interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale e
regionale su gomma, rotaia e metropolitane;
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale,
ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul
reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4,
titolari di contratto di locazione;
f) garantire la gratuità delle prestazioni sanitarie;
g) erogare somme in denaro aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 3,
tenuto conto delle particolari esigenze di protezione e sostegno nei differenti
contesti territoriali.
3. Le regioni che intendono partecipare al raggiungimento
degli obiettivi definiti nelle linee guida di cui al comma 1, di concerto con i
comuni e gli enti locali, stabiliscono un piano d’azione annuale e un piano
d’azione triennale, nel quale definiscono la platea dei beneficiari e il
contenuto dei diritti da garantire che eccedono i livelli essenziali di cui
all’articolo 3.
Art. 6
(Durata del beneficio e obblighi del beneficiario)
1. Il provvedimento di concessione del reddito minimo
garantito ha una durata di dodici mesi. Alla scadenza del periodo indicato il
beneficiario che intenda continuare a percepire il reddito minimo garantito è
tenuto a ripresentare la domanda al centro per l’impiego competente con le
modalità stabilite dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4.
2. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al
centro per l’impiego, con le modalità stabilite dal regolamento d’attuazione di
cui all’articolo 1, comma 4, ogni variazione della propria situazione
reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell’erogazione
del reddito minimo garantito.
Art. 7
(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)
1. Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui all’articolo 4,
comma 1, all’atto della presentazione dell’istanza o nelle successive sue
integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti
previsti, l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il
beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali
prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello
nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
2. Il beneficiario decade dal reddito minimo garantito al
compimento dell’età di 65 anni ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile.
3. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera
nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro
subordinato o parasubordinato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga
un’attività lavorativa di natura autonoma, ed in tutti i casi, qualora
percepisca un reddito imponibile superiore alla soglia di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera c).
4. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario
rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego
territorialmente competente.
5. Non opera la decadenza di cui al comma 4 nella ipotesi di
non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del
salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità
acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze
formali e informali in suo possesso certificate dal centro per l’impiego
territorialmente competente attraverso l’erogazione di un bilancio di
competenze.
6. In caso di rifiuto, di sospensione o di decadenza dalle
prestazioni di cui all’articolo 3 i centri per l’impiego rendono un
provvedimento motivato da notificare all’interessato. Tutte le controversie
relative alla presente legge sono esenti da spese.
Art. 8
(Oneri derivanti dal reddito minimo garantito)
1. Il reddito minimo garantito è erogato dall’INPS a seguito
di comunicazione del centro per l’impiego competente.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato
all’INPS le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio,
sulla base di specifica rendicontazione.
3. Per il finanziamento del reddito minimo garantito di cui
all’articolo 3 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generale.
Art. 9
(Delega al Governo in materia di riordino della spesa assistenziale)
1. Il Governo è delegato, entro il termine di novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, a riordinare la disciplina delle
prestazioni assistenziali erogate dallo Stato di cui all’allegato B, in modo da
renderle coerenti con l’istituzione del reddito minimo garantito prevista nella
presente legge.
Art. 10
(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)
1. Il Governo è delegato, entro il termine di novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, a riformare la disciplina degli
ammortizzatori sociali, in modo tale da introdurre un sussidio unico di
disoccupazione, esteso a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e dall’anzianità
contributiva e assicurativa.
Art. 11
(Delega al Governo in materia di istituzione del salario minimo garantito)
1. Il Governo è delegato, entro il termine di novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalità di
determinazione del compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi
ad oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli di natura parasubordinata
e quelli con contenuto formativo.
2. Il salario base dei lavoratori dipendenti e
parasubordinati non può essere determinato in misura tale che il reddito del
lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del
compenso orario minimo di cui al comma 1.
ALLEGATO A – Coefficienti di maggiorazione dl reddito minimo
garantito in ragione del numero di familiari a carico.
Numero di componenti
|
Coefficiente
|
Beneficio erogato
|
1
|
1
|
600
|
2
|
1,66
|
1000
|
3
|
2,22
|
1330
|
4
|
2,72
|
1630
|
5
|
3,16
|
1900
|
ALLEGATO B – Prestazioni assistenziali erogate dallo Stato
oggetto di riordino.
Denominazione della misura
|
Riferimento legislativo
|
Assegno sociale
|
Legge 335/95
|
Pensione sociale
|
Art. 26, legge 153/69
|
Assegno ai nuclei familiari numerosi
|
Art. 65 legge 488/1998
|
Assegno di maternità di base
|
Art. 74 del D.Lgs. 151/2001
|
Pensione di inabilità
|
Legge 118/1971
|
Indennità di frequenza
|
Legge 118/1971
|
Assegno di invalidità
|
Legge 118/1971
|
Pensione per i ciechi
|
Legge 66/1962
|
Pensione ai sordi
|
Legge 381/1971
|
Social card minori
|
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni nella legge 133/2008
|
Social card anziani
|
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni nella legge 133/2008
|
Disponibilità
al lavoro, collocamento e welfare
1
Ai fini dell’applicazione degli articoli 1, 4 e
38 della Costituzione italiana sono istituiti presso i Centri di impiego regionali le
Liste di Collocamento al Lavoro con carattere obbligatorio e pubblico.
2
Ogni cittadino in condizione di disoccupazione e che
cerca con urgenza un’occupazione può chiedere l’iscrizione alle Liste di Collocamento
e sarà iscritto in base alle proprie capacità e formazione a diverse tipologie
di mansioni, oltre a una di generica iscrizione di disponibilità a lavori di
pubblica utilità predisposti dal Comune di appartenenza e comuni viciniori. Sono da
considerare cittadini in stato di disoccupazione: tutti coloro che hanno perso
un precedente lavoro a tempo indeterminato, determinato, a progetto e di
qualsiasi altra forma; tutti i cittadini che cercano il lavoro come prima
collocazione; tutti i cittadini che hanno chiuso una partita IVA per
l’impossibilità di esercitare un lavoro autonomo.
3
Tutte le ditte private che assumono personale sono
obbligate a farlo tramite le liste di collocamento pubbliche per almeno il 70%
delle assunzioni, sia per le assunzioni a tempo indeterminato e sia per le
assunzioni a tempo determinato. Tutti gli organismi pubblici sono obbligati ad
assumere tramite dette liste per il 100% delle assunzioni a tempo indeterminato
e determinato, tranne per i posti soggetti a concorso pubblico. Le percentuali
indicate sono comprensive delle quote previste per le categorie protette.
4
Solo le ditte che dimostrano di assumere per
il 70% tramite le Liste di Collocamento pubbliche potranno godere di incentivi
per l’occupazione e potranno detrarre gli emolumenti corrisposti ai lavoratori
dalla base imponibile IRAP.
5
Le assunzione avverranno sulla base delle seguenti priorità:
carichi di famiglia e precedenza per maggior tempo di attesa in collocamento.
6
Durante il tempo di attesa verrà
riconosciuta una indennità di disponibilità al lavoro di 20 euro al giorno a
carico dello Stato esente da ogni tassazione e tributo. Ai fini
previdenziali e pensionistici i periodi di permanenza di iscrizione alle liste
di collocamento sono riconosciuti come lavoro effettivo.
7
Il Centro di impiego comunicherà al lavoratore
in disponibilità il primo lavoro disponibile e il lavoratore sarà obbligato a
prendere servizio. La mancata presa di servizio viene a comportare la
cancellazione dalle liste per mesi tre e la sospensione dell’indennità per lo
stesso periodo.
8
Durante il periodo di permanenza in
disponibilità i Comuni possono utilizzare gli iscritti alle liste per lavori
socialmente utili. In tal caso i comuni provvederanno a pagare al lavoratore
altri 20 euro per l’effettiva utilizzazione giornaliera.
9
Ai fini del finanziamento di questi
dispositivi vengono sospese tutte le pensioni superiori a 5.000 euro netti
mensili e tutti gli emolumenti pubblici del personale in attività non
potranno superare il doppio di tale riferimento; in caso di mancata
capienza finanziaria si farà riferimento ad un tributo di scopo con carattere
solidale, proporzionale e progressivo, e con vincolo di
destinazione al solo finanziamento degli oneri derivanti da questi
dispositivi.